Liquidazione del danno materiale

All’interno delle compagnie di assicurazione le pratiche di sinistro sono gestite dai liquidatori, così chiamati perché monetizzano il valore accertato del danno, a favore del beneficiario.

Chi è il liquidatore?

Il liquidatore è una figura centrale dell’intero processo liquidativo perché gode di una discreta autonomia, amministrativa e decisionale, ed è responsabile della pratica dall’apertura fino alla sua chiusura.

La liquidazione è soltanto la fase conclusiva di un processo articolato che prevede sostanzialmente tre diverse attività:

1. L’istruzione. È la fase nella quale si acquisiscono tutti i documenti e gli elementi probatori per ricostruire l’esatta dinamica del sini­stro (verbali delle pubbliche autorità, testimonianze, cinematiche, verifica dello stato dei luoghi) e conoscere la precisa valutazione del danno (preventivi, fatture e perizie del fiduciario).

2. La valutazione della dinamica: sulla scorta delle informazioni ot­tenute il liquidatore stabilisce il grado di responsabilità di tutti i partecipanti all’evento per calcolare la quota di risarcimento spet­tante al danneggiato.

3. La liquidazione del danno: si procede a pagare il danneggiato sulla base della perizia e della fattura eventualmente prodotta, in misura della responsabilità del danneggiante

Liquidazione danno materiale

La percentuale di responsabilità attribuita dalla moderna tecnica li­quidativa ai sinistri tra due veicoli, può essere così sintetizzata:

Si avverte che la quota di responsabilità del danneggiante corrisponde esattamente alla quota liquidata al danneggiato.

Valutata la responsabilità, il titolare della pratica può finalmente pro­cedere al risarcimento, liquidando al netto di IVA quanto è stato stimato dal perito.

Al ricevimento della somma offerta dalla compagnia si può:

a) incassare la somma, sottoscrivendo l’atto di transazione e quietan­za, perché ritenete congruo l’importo. In questo modo definite esplicitamente la pratica. Attenzione che non è più obbligatorio inviare la fattura all’assicurazione entro tre mesi dal risarcimento perché le assicurazioni sono obbligate a pagare il danno e non i costi di ripristino ;

b)  incassare la liquidazione per poi procedere alla riparazione del veicolo richiedendo, successivamente, l’integrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ad esibizione della fattura;

c) accettare la liquidazione come acconto sul maggior dovuto perché si è in possesso di un preventivo molto più alto, oppure perché si vantano alcune voci di spesa ancora non riconosciute come: il fermo tecnico”, il soccorso stradale, il noleggio’ ed eventuali spese affe­renti al pernottamento, al rientro, al proseguimento del viaggio’.

Liquidazione del danno materiale

La differenza di valutazione tra la “perizia dell’assicurazione” e il “pre­ventivo del vostro riparatore”, solitamente, è affrontata dalle assicura­zioni con una delle seguenti modalità:

—  con un preventivo in origine leggermente più alto, generalmente, si riesce ad ottenere un’integrazione dall’assicurazione producendo semplicemente la fattura;

—  quando il preventivo, invece, è molto più alto della perizia, le com­pagnie tendono a considerare solo quest’ultima senza prevedere alcuna integrazione, anche in caso di esibizione della fattura. La giurisprudenza, invece, ha più volte confermato che le compagnie de­vono risarcire sempre quanto fatturato salvo che non si siano prodotte migliorie e modifiche non attinenti al sinistro;

—  quando il preventivo supera il valore commerciale del mezzo bisogna stare molto attenti a ripararlo perché le assicurazioni liqui­dano, quasi sempre, una somma che arriva, al massimo, a coprire soltanto il valore commerciale antesinistro del veicolo;

— in caso di demolizione del veicolo, invece, sono riconosciute an­che le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione. Ad esempio, se per riparare un’auto occorrono € 8.000, ma il suo valore commerciale è di € 3.000, al massimo il danneggiato potrà ottenere € 3.500: € 3.000, il valore commerciale antesinistro del mezzo, € 100 per la rottamazione e € 400 per l’immatricolazione del nuovo veicolo. Il resto rischia di rimanere a suo carico. La giurisprudenza in più occasioni ha confermato che nulla può essere liquidato oltre il valore commerciale del mezzo stante la validità della norma che contempla il “risarcimento in forma specifica”, secondo il quale il danneggiato può essere risarcito sia con una somma di denaro pari al danno provocato sia con un bene simile, e di eguale valore, a quello danneggiato. Ci sono anche pronunce di segno opposto ma bisogna sempre verificare quali siano gli elementi dibattuti.

Con la liquidazione si conclude il processo di risarcimento del danno materiale. La pratica rimane aperta, eventualmente, solo per le lesioni fisiche riportate dal conducente oppure da uno dei trasportati.

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