Agevolazioni prima casa
Nonostante il periodo di forte crisi avete deciso di acquistare la vostra prima casa? Bene, il 2015 prevede per i nuovi acquirenti di proprietà immobiliari delle agevolazioni a tale proposito. Le novità riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali.
I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni sono i seguenti:
- L’abitazione non deve essere di categoria catastale a1 (abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)
- L’immobile deve essere ubicato
- Nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
- Se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
- Se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- Se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano.
Agevolazioni prima casa
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
- Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
- Di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- Di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
- L’agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.