Imposta di registro, calcolo e ravvedimento operoso
L’imposta di registro è un’imposta prevista dall’ordinamento della Repubblica italiana per la registrazione di atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate ed è regolata dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di registro trae la sua origine dall’obbligo dei cittadini, di annotare ogni atto scritto presso un registro pubblico, allo scopo di non poterne più modificare la data e il contenuto. Questo registro, tenuto dall’ apposito Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riporta in ordine cronologico tutti gli atti sottoposti a registrazione. Nel caso di un’immobile la registrazione è obbligatoria per rendere valido l’atto di vendita.
I soggetti obbligati alla registrazione del contratto sono coloro che affittano l’immobile e va presentato presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in forma scritta privata o presso quella di competenza del notaio qualora ci si serva di un Notaio; tale registrazione va effettuata entro trenta giorni a partire dalla data di stipula (cfr 68 della L. 21.11.2000 n. 342 e art 16 del DPR 131 del 1986 o testo unico imposte di registro). La registrazione si effettua presentando all’Ufficio del Registro due copie dell’atto delle quali una viene restituita all’interessato con la data e gli estremi della avvenuta registrazione. Per quanto concerne la registrazione dei contratti di locazione o di atti relativi agli immobili è stata attivata una procedura di registrazione telematica.
Imposta di registro
La base sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita dal valore dell’atto con un’ aliquota percentuale o in misura fissa, secondo la tariffa prevista dalla legge.
Solo per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, l’acquirente ha la facoltà di chiedere che la base imponibile sia determinata in base alla rendita catastale rivalutata, a prescindere dal prezzo pattuito.
L’imposta applicata in misura proporzionale varia in base al contenuto dell’atto.
E’ possibile optare per il pagamento dell’intero periodo di durata del contratto di affitto per ottenere dei vantaggi economici ( l’importo minimo resta comunque
l versamento dell’imposta di registro avviene utilizzando il modello F23, reperibile presso gli sportelli bancari e postali, o editabile da diversi siti, compreso quello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di registrazione di contratti di locazione si può effettuare il versamento mediante addebito diretto sul proprio conto corrente attraverso programmi di registrazione scaricabili dal sito dell’Agenzia.
Il ravvedimento operoso introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472/97, è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all’imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di immobili urbani. Si tratta della possibilità di correggere errori ed omissioni o di versare in ritardo l’imposta dovuta beneficiando di una riduzione delle sanzioni. La regolarizzazione avviene con il pagamento:
- delle somme dovute a titolo di imposta di registro;
- della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
- degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo attualmente dell’ 2,5% (fino al 31 dicembre 2011 era dell’ 1,5%), in pratica lo 0,0068493% per ogni giorno di ritardo.