Calcolo imu e mini imu 2015, prima e seconda casa




Introdotto dalla “Manovra Monti”, anche conosciuta come il “Decreto Salva Italia”, l’Imu, ovvero l’imposta municipale propria, è stata convertita in legge e aggiornata dalla Legge di Stabilità del 2014. In  molti, però, ancora non hanno capito come funziona e come dovrebbe essere calcolata.

Come calcolare l’Imu 2015

Da quando è entrata in vigore molti ancora si chiedono come si calcola l’imposta municipale propria, ovvero l’Imu. Questo perché molti contribuenti si sono trovati in difficoltà a capire cosa il proprio Comune di residenza avesse deciso in merito alla riscossione dell’aliquota relativa alla prima casa.

L’Imu 2014 o Mini Imu è stata pagata lo scorso 24 gennaio da tutti i possessori di prime case che hanno sfruttato il provvedimento di esenzione dalla seconda rata del 2013.

Il calcolo dell’aliquota, in realtà, non è molto difficile: una volta verificato quanto si sarebbe dovuto pagare con l’aliquota a norma di legge e quanto si dovrebbe versare secondo l’aliquota deliberata dal proprio Comune, bisogna calcolare il 40% sulla differenza tra le due cifre.

Naturalmente i cittadini hanno la possibilità di contattare l’ufficio tributi per poter conoscere l’importo esatto della tassa, inoltre è possibile anche affidarsi ai calcolatori online messi a disposizione da diversi siti web che sono capaci di elaborare la somma esatta da dover versare al proprio Comune.

Per tale calcolo sarà necessario inserire alcuni dati personali, il tipo di immobile di cui si è proprietari, il Comune di residenza e la relativa rendita catastale, da poter verificare proprio nella dichiarazione dei redditi oppure online sul sito dell’Agenzia del Territorio. Attraverso una rapida elaborazione del calcolatore, si potrà ottenere il modello F24 da stampare che è necessario per il pagamento dell’Imu.




Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2014, anche per l’Imu sono state apportate delle modifiche: prima di tutto, la legge ha stabilito che l’Imu sulla prima casa non è più dovuta, a eccezion fatta per le abitazioni che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cui corrispondono gli immobili di pregio, le ville e i castelli, per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.

Inoltre, un’altra serie di immobili risultano esenti dal pagamento dell’Imu, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, la casa coniugale assegnata al coniuge, in virtù del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nonostante ciò, va sottolineato come ogni Comune, a propria discrezione, possa considerare quale prima casa anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero, l’unità immobiliare, non locata, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, e infine l’unità immobiliare concessa in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado.

In quest’ultimo caso, l’esenzione dal pagamento dell’Imu vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.