Multa Assicurazione Auto Scaduta




L’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “codice delle assicurazioni private”, ha introdotto l’articolo 170-bis riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizza assicurativa scaduta.
L’esclusione del rinnovo automatico allo scadere della polizza assicurativa RCA però non elimina la tolleranza dei 15 giorni, cioè la possibilità di circolare per i successivi 15 giorni dalla scadenza della polizza assicurativa essendo comunque coperti dalla propria assicurazione anche se scaduta e non rischiando così di incorrere in fastidiose sanzioni.
Qualora però decorrano i 15 giorni previsti dall’art.170-bis, senza che venga attivata una nuova polizza di garanzia per la RCA si incorrerà nella sanzione prevista dall’art. 193 del vigente CdS.

COSA PREVEDE L’ART. 193 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA?

Come prima cosa naturalmente prevede che i veicoli a motore possano circolare solo se regolarmente coperti da una polizza assicurativa.

Chiunque circoli con l’assicurazione auto scaduta incorrerà in sanzioni che possono variare da 841 euro a 3287 euro.

Nonostante la recente riforma in materia di polizze assicurative RC auto quando scade il contratto con la propria assicurazione, la copertura assicurativa Rca resta valida fino al 15° giorno successivo a quello della scadenza.
Infatti in questo caso, circolare in questi 15 giorni di tolleranza con il certificato assicurativo scaduto perchè non si è ancora ripagato il premio, si è comunque coperti dall’assicurazione e, nel caso in cui l’automobilista sia coinvolto in un incidente di qualsiasi entità, la polizza auto coprirà l’indennizzo.




Durante questi 15 giorni, il conducente non può essere multato per non aver provveduto al rinnovo della sua assicurazione ed essere privo di copertura assicurativa solo se continua ad esporre il contrassegno scaduto
e a richiesta esibisce il certificato assicurativo scaduto.

In caso di mancata esposizione del contrassegno sul parabrezza, gli verrà imputata una sanzione che varia da 25 euro a 99 euro;
se invece a richiesta non esibisce il certificato di assicurazione la sanzione può variare da 41 euro a 99 euro.

Bisogna ribadire che il contrassegno va obbligatoriamente esposto solo sul parabrezza in modo visibile e non su altre zone della vettura (non sul lunotto posteriore o sui finestrini laterali).
Al contrario il certificato può essere custodito anche all’interno del veicolo ed esibito a richiesta.

Durante questi 15 giorni di tolleranza l’unico caso in cui il conducente del veicolo può essere multato per non aver versato il premio dell’assicurazione è l’aver comunicato la disdetta alla propria compagnia assicurativa e non averne contattata una nuova per stipulare un nuovo contratto.

Le forze dell’ordine per verificare questo stato effettuano indagini attraverso le centrali operative abilitate a fornire le informazioni necessarie riguardo la copertura assicurativa del mezzo controllato.

La sanzione derivante dal non aver rinnovato il premio assicurativo dopo la disdetta con la propria compagnia sarà ridotta del 30% se il pagamento del nuovo premio assicurativo avverrà entro 5 giorni dalla contestazione della mancanza; se poi l’intenzione del propeietario dell’auto è quella di demolire il mezzo, per non pagare l’importo della multa anche questo deve avvenire entro 5 giorni dal verbale.

Le eventuali sanzioni derivanti dalle mancanze di cui sopra vengono sempre applicate a chi conduce il mezzo anche se non ne è proprietario.

Per concludere è quindi opportuno non far trascorrere i 15 giorni di tolleranza prima di saldare il premio della propria assicurazione magari anche qualora si decida di cambiare compagnia assicurativa proprio per non incorrere in evitabili sanzioni.