Cassa integrazione in deroga, calcolo e significato
La cassa integrazione in deroga è uno strumento di sostegno al reddito di lavoratori che non potrebbero accedere ai benefici della cassa integrazione classica, essa può essere concessa con riferimento ad aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.
La cassa integrazione in deroga consiste nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e comunque non oltre le 40 ore settimanali. La durata del beneficio è stabilita dagli accordi territoriali ma generalmente si aggira entro il limite di 36 mesi nell’arco di un quinquennio previsto per la CIG straordinaria.
La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede la possibilità di concedere per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, gli ammortizzatori sociali in deroga “per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese”.
Cassa integrazione in deroga
Prima di poter accedere alla cassa integrazione in deroga, il decreto prevede che “l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.
Esistono delle restrizioni o dei limiti temporali?
I limiti temporali previsti si applicano sia alle imprese non soggette alla cig ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà, che alle aziende che invece possono utilizzare questi strumenti.
In altre parole sono escluse le aziende che cessano l’attività: “In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa”. Il decreto inoltre prevede il blocco della mobilità dal 2017.
La cassa integrazione in deroga può essere concessa alle seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- operai ed impiegati (compresi gli apprendisti);
- quadri;
- lavoratori in somministrazione.
La condizione necessaria è che i lavoratori abbiano un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di avvio del sostegno.
Quando e come chiedere la cassa integrazione in deroga?
- situazioni di crisi aziendale dovute ad eventi straordinari e comunque non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- situazioni di crisi aziendale dovute ad un improvvisa caduta della domanda di mercato (si pensi, per esempio, ad un’innovazione tecnologica che stravolge il settore in cui l’impresa opera);
- crisi aziendali;
- necessità di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
La domanda va presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività. Qualora la domanda venisse presentata oltre tale termine, la cassa integrazione in deroga decorrerebbe dall’inizio della settimana antecedente alla presentazione dell’istanza. Una volta ottenuto il trattamento, il datore di lavoro dovrà presentare mensilmente all’INPS il modello SR41 per consentire l’erogazione del trattamento.
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