Chiedere in anticipo il tfr per acquisto prima casa




Tutti i lavoratori dipendenti che hanno alle spalle almeno otto anni di servizio possono richiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del Trattamento di Fine Rapporto fino al 70%. Vediamo quando chiedere in anticipo il tfr per acquisto prima casa.

Quando il lavoratore dipendente ha maturato una certa anzianità di servizio, può chiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione di un anticipo del TFR, ovvero del Trattamento di Fine Rapporto, che sia stato accantonato fino alla data della richiesta.
Naturalmente tale richiesta non può essere avanzata senza la presentazione di validi motivi al datore di lavoro. Come recita il Codice civile, che disciplina l’anticipo del Tfr, il lavoratore dipendente con “almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento a cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto”.

Chiedere in anticipo il tfr per acquisto prima casa

Oltre a ciò, lo stesso codice civile sancisce anche i limiti alle richieste di tale anticipo da parte dei dipendenti, tanto da determinare che il datore di lavoro possa soddisfare in un anno tali richieste entro i limiti del 10% per chi ne ha diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Quali sono i motivi validi che permetterebbero un’anticipazione del Tfr?




Uno dei motivi che potrebbe giustificare la richiesta anticipata del Tfr da parte del dipendente riguarda l’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore e per i propri figli. In pratica, è possibile avanzare richiesta dell’anticipo nel caso di acquisto della prima casa da parte del lavoratore stesso o da parte del figlio del lavoratore oppure da parte del coniuge del lavoratore se in comunione dei beni, o ancora per l’acquista di prima casa tramite partecipazione a una cooperativa edilizia o per costruzione di immobile sul terreno di proprietà.

Mentre, se si tratta di effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento della prima casa o per pagare eventuali debiti che altrimenti causerebbero l’esproprio dell’abitazione, l’anticipo non può essere concesso. Tale anticipazione non viene erogata nemmeno se le spese sono già avvenute, dato che è previsto che siano effettuate successivamente alla richiesta di anticipo. Chiariamo, quindi, cosa s’intende con la definizione di “prima casa”: la prima casa è quella dove il lavoratore vive con la sua famiglia, ovvero la sua abitazione principale.

L’anticipo del tfr, quindi, non risulta essere vincolato dalla posizione geografica della stessa casa. Ciò vale anche nel caso in cui il dipendente chiedesse l’anticipo per l’acquisto dell’abitazione principale del figlio che si stacca dalla famiglia di origine, il datore deve concedere l’anticipo sul Tfr, come anche nel caso si tratti di un acquisto in itinere, ovvero in corso, e ciò include anche l’acquisto di prima casa tramite partecipazione a cooperativa edilizia o l’incipit di costruzione della casa stessa su un terreno già acquisito.