Polizza rischio locativo, assicurazione

Le assicurazioni sulla casa sono fondamentali per tutelare il proprio immobile da possibili rischi legati a fattori esterni o responsabilità personali. Nel caso delle assicurazioni sulla casa ed in particolar modo su quelle in affitto, il caso è più specifico. Non esistono regole assolute che riguardano la stipula dell’assicurazione da parte degli inquilini, per questo, al momento di firmare il contratto d’affitto, può essere utile prendere accordi anche su questo punto.

L’assicurazione per il rischio locativo permette all’inquilino di risarcire indirettamente il proprietario nell’ipotesi in cui uno degli eventi garantiti in polizza danneggi l’immobile assicurato, tale garanzia copre per esempio eventuali danni provocati in seguito ad un incendio oppure da una perdita d’acqua che danneggi l’abitazione o la proprietà di un vicino. In questi casi, in assenza di un’assicurazione specifica, è l’inquilino a farsi carico del danno. Al proprietario spetta la quota relativa al danno subito all’immobile, dall’evento garantito in polizza, fino ad un importo pari alla somma necessaria al ripristino del bene mentre all’inquilino spetterà il rimborso del danno che l’evento assicurato ha causato al contenuto.

Secondo la legge l’inquilino ha l’obbligo e il dovere di lasciare l’immobile al proprietario nelle stesse condizioni in cui l’ha trovato perciò tale polizza è un’ulteriore garanzia per entrambe le parti.

Polizza rischio locativo

La polizza rischio locativo riguarda i danni materiali e diretti ai locali, tenuti in locazione, contenenti le cose assicurate; in caso di incendio se i locali sono assicurati dal locatore contro l’incendio, la responsabilità del locatario nei suoi confronti è limitata alla differenza tra il danno effettivo e l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore (art. 1589 c.c.), il quale può far valere il proprio diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.

Questa tipologia di polizza tutela il locatario di un immobile per eventuali danni che possa subire lo stesso bene.

Per quanto riguarda la somma da assicurare, è opportuno che il massimale sia uguale al valore dei locali tenuti in locazione.

Nel  caso in cui il conduttore sia ritenuto responsabile del danno spetterà a lui provare che la causa dell’incendio non sia a lui imputabile (art. 1588 c.c.). La situazione non è favorevole per il conduttore anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia occupato anche da altri locatari (art. 1611 c.c.). In tal caso, tutti sono responsabili nei confronti del locatore in proporzione del valore della parte di fabbricato presa in affitto da ciascuno. Per sottrarsi a tale concorso di responsabilità ciascuno dei locatari dovrà dimostrare che l’incendio è iniziato nella porzione occupata da altro locatario oppure che non è potuto cominciare dalla propria.

Con la garanzia ricorso terzi, invece,  la compagnia assicuratrice si obbliga a risarcire i danni derivanti da fatto colposo dell’assicurato in base alla responsabilità generale di cui all’art. 2043 c.c. Tale garanzia è concessa senza l’applicazione della regola proporzionale prevista all’art. 1907 c.c..

Per quanto riguarda il massimale da assicurare, corrisponderà al massimo danno presumibile che può essere causato alle cose di vicini o terzi, tenendo presente che per vicino si intende non solo chi ha propri beni nel fabbricato ma anche chi ha beni al di fuori di esso.