Agevolazioni fiscali prima casa




Vediamo in quest’articolo le agevolazioni fiscali prima casa. L’acquisto della prima casa è un passo estremamente importante e fondamentale nella vita di qualsiasi persona che va fatto ponderando bene ogni tipo di spesa o inconveniente.

Acquistando la prima casa è possibile risparmiare una somma importante attraverso l’applicazione di un’aliquota ridotta pagata sull’imposta di registro:

  • del 3% (2% dal primo gennaio 2014) anziché del 7% (9% dal primo gennaio 2014),
  • dell’IVA del 4% anziché del 10%
  • le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro (dal 2014 200 euro) anziché del 2% e dell’1%.

Agevolazioni fiscali prima casa

A partire dal 2014 con il D.Lgs. n. 23/2011 all’articolo 10si introducono novità fondamentali come la modifica delle imposte di registro sulla prima casa a partire dai rogiti effettuati dal primo gennaio 2014.

Che requisiti è necessario avere per usufruire delle agevolazioni fiscali?

  • L’abitazione non deve essere di categoria catastale a1( abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico
  • L’immobile deve essere ubicato:




  • Nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
  • Se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • Se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • Se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
  • Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

L’agevolazione fiscale prima casa è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intenzione di trasferire la residenza: non è quindi possibile acquistare un immobile in un comune diverso e pensare di poter usufruire di tale agevolazione; si può invece decidere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.

Le agevolazioni fiscali prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento in precedenza acquistati senza agevolazione prima casa con il coniuge di un’altra unità locale abitabile situata nello stesso comune del fabbricato per cui si vorrebbe richiedere l’agevolazione.