Come disdire l’assicurazione

Fino a poco tempo fa, fino a Dicembre 2012 per l’esattezza, tutto il processo per effettuare la disdetta dell’assicurazione auto era assai caotico e nella maggior parte dei casi si doveva ricorrere all’intermediazione delle compagnie assicurative. Oggi, invece, disdire l’assicurazione non solo è divenuto più semplice, ma anche più veloce, grazie alle normative entrate in vigore nel 2012 e, in particolare, all’abolizione del tacito rinnovo, una clausola che obbligava le compagnie assicurative a richiedere la disdetta della polizza prima di stipulare una nuova RC Auto.
Nei prossimi paragrafi, quindi, è descritta la procedura per disdire autonomamente l’assicurazione, senza l’intervento di intermediari.

In che modo si disdice l’assicurazione auto?

Prima della nuova normativa la polizza RCA, così come la quasi totalità delle altre tipologie di assicurazione, veniva stipulata con contratto semestrale o annuale, il che significa che si rinnovava automaticamente al termine previsto in base alla clausola del tacito rinnovo. L’unico modo per disdirla, quindi, era di comunicare, tramite raccomandata, alla compagnia assicurativa la cessazione del rinnovo.
Dall’inizio del 2013, invece, è stata conferita maggiore flessibilità al cliente che può decidere liberamente se abolire o rinnovare il contratto assicurativo in corso, grazie all’eliminazione del tacito rinnovo per ogni tipologia di assicurazione.

Per disdire l’assicurazione auto, quindi, sia essa stipulata in via cartacea o online, non risulta più obbligatorio mettersi in contatto con la vecchia compagnia assicurativa per interrompere il contratto, ma è possibile rinnovare la propria RCA direttamente con una nuova compagnia. L’unico vincolo da rispettare per stipulare un nuovo contratto, però, resta l’attestato di rischio, che viene rilasciato obbligatoriamente dalla vecchia compagnia assicurativa, in via cartacea tramite posta, almeno trenta giorni prima del rinnovo contrattuale (sia esso annuale o semestrale).
Nonostante la nuova normativa abbia notevolmente agevolato il passaggio ad una nuova compagnia, tuttavia, bisogna prestare molta attenzione ad alcuni casi particolari come, ad esempio, alle opzioni aggiuntive nei contratti assicurativi (copertura furto e incendio, infortuni al conducente,…). Queste “aggiunte” al contratto assicurativo, infatti, vengono trattate dalle compagnie assicurative come veri e propri contratti indipendenti e pertanto non rientrano nella nuova normativa. Ciò significa che per questi contratti vige ancora il tacito rinnovo e si possono incontrare quindi molte difficoltà a rinnovare l’RCA con una nuova compagnia senza richiedere esplicita disdetta. Per evitare, quindi, di ritrovarsi un una situazione di mancato pagamento con la vecchia compagnia assicurativa, nel caso in cui non si presti troppa attenzione a queste tipologie di coperture, un valido consiglio è quello di controllare per intero qualsiasi contratto prima della sua effettiva scadenza – almeno due mesi prima – al fine di richiedere la relativa disdetta se necessaria.

Come comportarsi se si desidera di non rinnovare?

Finora abbiamo parlato dell’abolizione del tacito rinnovo per la maggior parte delle assicurazioni, tranne per i casi descritti in precedenza o per le tipologie di assicurazione che adottano ancora questa formula. Dunque, bisogna sapere che nei casi in cui vige ancora il tacito rinnovo è necessario presentare obbligatoriamente la domanda di disdetta anche se si desidera di non rinnovare più il contratto. Li disposizioni previste dalla nuova normativa, infatti, favoriscono in ogni caso la compagnia assicurativa se non si presenta la disdetta entro i termini previsti dal contratto e pertanto come penalità si dovrà adempiere al pagamento dell’interno premio assicurativo previsto dalla propria polizza. Anche se quanto appena detto può risultare allarmante, però, è opportuno dire che le compagnie assicurative che lavorano “onestamente” possono rescindere automaticamente il contratto, senza porre l’obbligo di pagare il premio assicurativo.

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