Come licenziare un socio lavoratore
La figura del socio lavoratore se collocata all’interno di una società cooperativa, può essere estromessa da tale rapporto come previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142. In poche parole, all’interno di una società è possibile che si verifichino degli episodi in seguito ai quali si può trovare il modo di capire come licenziare un socio lavoratore. Vediamo nel dettaglio come funziona questa legge.
All’interno di una cooperativa, ad esempio, le attività lavorative da parte dei soci sono disciplinate da tale legge che stabilisce soluzioni differenti a seconda dei tipi di rapporto.
Come licenziare un socio lavoratore
Nel caso di un rapporto associativo il socio detiene il diritto di concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla conduzione dell’impresa; nonché di realizzare i processi produttivi dell’azienda. Egli ha inoltre il compito di:
– contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
-mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta.
Vediamo ancora come licenziare un socio lavoratore. Nell’eventualità di un rapporto di lavoro il socio lavoratore di cooperativa stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma. Con l’entrata in vigore della legge 142/01 sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, la regolamentazione giuridica del socio lavoratore di cooperativa è cambiata.
La nuova normativa,infatti, prevede l’estensione ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato dell’intera disciplina dello statuto dei diritti dei lavoratori ad esclusione dell’art. 18 (se il rapporto di lavoro cessa unitamente a quello associativo).
Il recesso del socio dal rapporto di lavoro può essere determinato:
1- dalle sue dimissioni;
2- dal suo recesso dal rapporto associativo.
Il recesso del datore di lavoro può essere determinato:
1- dal licenziamento del lavoratore ;
2- dall’esclusione del socio dalla cooperativa.
La cessazione del rapporto determina l’automatica cessazione del rapporto di lavoro , mentre la cessazione del rapporto di lavoro comporta la permanenza in vita del rapporto associativo.
Le società cooperative hanno regimi fiscali speciali ma sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato mole e alla qualità del lavoro svolto e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale del settore.