Congedo parentale: legge e retribuzione

 

Che cos’è il congedo parentale e chi può richiederlo

Il congedo parentale è un diritto spettante sia alla madre che al padre, che possono richiedere un periodo pari e non superiore a 10 mesi di astensione dal lavoro. Il congedo è riconosciuto ai lavoratori di sesso maschile o femminile dipendenti, fatta eccezione per le lavoratrici madri autonome che possono richiedere un’astensione pari e non superiore a tre mesi.

Il congedo parentale può essere richiesto da lavoratore anche se il congiunge è disoccupato.

Può essere richiesto dal primo mese di vita del bambino, fino ad un’età massima di dodici anni, in modo da consentire all’infante di soddisfare i bisogni relazionali e affettivi.

Può essere richiesto un prolungamento del congedo, per i genitori con figli portatori di handicap per un periodo massimo e non superiore di altri tre anni, fino al compimento del dodicesimo anno di età, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso una struttura ospedaliera tempo pieno, in questo caso il congedo parentale può anche essere esteso secondo le normative specifiche. Il prolungamento comporta un trattamento economico del 30% sull’effettiva retribuzione.

Durata del congedo parentale

Come già riportato nel paragrafo precedente, il periodo massimo non può superare i 10 mesi, tranne in caso i genitori abbiano figli portatori di handicap.

Più precisamente il periodo viene suddiviso in questo modo:

– Se è presente un solo genitore a questo compete la possibilità di ricevere i 10 mesi di astensione in modo frazionato o continuativo.

– Alla madre lavoratrice dipendente o autonoma, compete un periodo obbligatorio di maternità, che può essere sia frazionato o continuativo, pari ad una durata di 6 mesi.

– Al padre lavoratore compete una durata non superiore a 6 mesi di astensione dal lavoro. La legge cerca di incentivare la fruizione dell’astensione facoltativa del padre, in modo da poter avvantaggiare la madre. Per questo se il padre fruisce il congedo parentale per almeno tre mesi, la somma complessiva è pari a 11 mesi e quindi la madre potrà usufruire di un periodo pari a 7 mesi aggiuntivi.

La normativa prevede anche una specifica legge per il calcolo dei giorni festivi quali il sabato e la domenica. Infatti in caso la madre o il padre decidano di fruire del periodo di congedo parentale in modo continuativo, il computo totale verrà effettuato calcolando anche i giorni festivi quali il sabato e la domenica.

Tale legge viene prevista anche in caso il periodo sia frazionato. Se però tra i due periodi di congedo vi è un minimo di un giorno effettivo di lavoro, il computo totale non verrà eseguito calcolando i giorni festivi.

Il trattamento economico e le leggi riguardanti la retribuzione per i richiedenti del congedo parentale

Per i primi 30 giorni di congedo, la retribuzione viene calcolata considerando uno stipendio pari al 100% della retribuzione totale, solo se questo periodo viene utilizzato nei primi 12 anni di vita del bambino. La legge chiarisce anche che questo periodo pagato completamente, può essere utilizzato anche in modo frazionato, senza ridurre le ferie disponibili.

Per il restante periodo del congedo, la madre o il padre del bambino, hanno diritto ad una retribuzione pari al 30% dello stipendio totale. Quest’ultima precisazione può valere esclusivamente se il bambino non supera i 6 anni di età, qual ora si decida di utilizzarli anche in un periodo successivo fino agli 8 anni di età, viene indennizzato e quindi retribuito il 30%, solo ed esclusivamente se il reddito complessivo è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico.

Non è previsto quindi nessuna retribuzione per chi richiede un congedo parentale dagli 8 a 12 anni di vita del bambino.

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