Danni patrimoniali risarcimento per furto e incendio




Un’assicurazione copre in prevalenza la ricchezza immobiliare e mo­biliare connessa alla nostra casa. I danni che qui si intendono limi­tare in termini economici sono connessi alla distruzione o all’aspor­tazione di beni.

I danni patrimoniali connessi al furto

Tecnicamente, si considera furto l’impossessarsi della cosa “mo­bile” altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per se o per altri. L’assicurazione, in questo senso, copre un rischio che si identifica con la sottrazione delle cose assicurate.

La somma assicurata coinciderà, pertanto, con il danno patrimoniale che si potrà su­bire. L’assicuratore accetta la valutazione dell’assicurato senza effet­tuare preventive stime. Questo, tuttavia, può comportare una valuta­zione eccessiva, esatta o sottostimata delle somme assicurate, che avrà conseguenze immediate in termini di risarcimento.

Danni patrimoniali

La copertura dal rischio furto può essere assicurata (e richiesta) in diverse forme. La prima è delta “a valore intero” e parte dal presupposto che la somma assicurata coincida con il danno che puo essere subito. Se, tuttavia, risulta che la somma assicurata era inferio­re al valore effettivo delle cose, l’assicuratore effettua un risarcimen­to in proporzione. Per tale motivo, questa è una forma che implica il continuo aggiornamento delle somme assicurate, che devono essere tenute al passo con il valore effettivo degli oggetti che possono subi­re asportazione.

Poichè, come sarà già evidente, questa forma si espone quasi na­turalmente a disallineamenti, è stata introdotta una forma di assicurazione definita “a primo rischio relativo”, che prevede di indica­re, oltre che il valore complessivo delle cose, anche un limite di ri­sarcimento, che costituisce la somma assicurata e che è inferiore al valore complessivo degli oggetti perchè identifica il massimo danno per il quale ci si intende assicurare.

Anche qui varrà la regola prima definita del risarcimento proporzionale, ma il premio sarà minore di quello della forma a valore intero perchè la somma assi­curata è inferiore.

Per non dover ancorare il risarcimento all’effettivo valore com­plessivo delle cose assicurate, esiste un’ultima forma definita “a primo rischio assoluto”. Questa prevede un limite convenuto che coin­cide con la somma assicurata e fino al quale l’assicuratore è tenuto a pagare indipendentemente dal valore integrale delle cose assicurate.




L’esame, assai sintetico, delle forme pare indicare la necessità, anche in questo caso, di un operatore che supporti la scelta evidenziando costi e benefici di ogni soluzione, così da far maturare la consapevolez­za su cosa ci si potrà o non ci si potrà attendere in caso di danno.

Tornando ai criteri descrittivi che stiamo adoperando per i pro­dotti assicurativi, l’assicurazione furto prevede una prestazione ovviamente in forma di capitale, nessuna forma di accantonamento finanziario e un premio che può essere unico o annuo e che di norma è tale. L’uso di franchigie e scoperti nel caso di furto è ampiamente diffuso, tema che è ben noto ai lettori che hanno dimestichezza con l’assicurazione furto nel ramo autoveicoli.

I danni patrimoniali connessi all’incendio

Venendo ora all’assicurazione contro l’incendio, la definizione standard e quella di “combustione con fiamma di beni materiali po­sti al di fuori di appropriato focolare, combustione che può autoestendersi e propagarsi”.

Come per il furto, per l’incendio risulta determinante l’accuratez­za della valutazione delle somme da assicurare.

Le forme dell’assicurazione incendio sono le medesime eviden­ziate per il furto. Qui, naturalmente, non si tratta di quantificare il valore asportabile, ma di quello che può essere danneggiato. Anche qui l’assicurazione prevede una prestazione in forma di capitale, nessuna forma di accantonamento finanziario e un premio solitamente annuo. Franchigie e scoperti separano la parte sostenibile da quella insostenibile e consentono efficienza a compagnie e assicurati.