Guida senza patente nautica, sanzioni e multa
La scelta di andar per mare implica una serie di doveri da parte del proprietario del mezzo, egli infatti, deve rispettare alcune regole, al fine di non recare pericolo alle persone e all’ambiente marino, e per evitare di incorrere in sanzioni, vediamo quindi cosa comporta la guida senza patente nautica.
La patente nautica, in Italia, è rilasciata a seguito di esame dagli uffici della motorizzazione civile, dalle capitanerie di porto o dagli uffici circondariali marittimi in merito alla legge n. 172 del 2003. Essa va a modificare le precedente legge: la n. 50 del 1971.
Le categorie di imbarcazioni esistenti sono:
1- Categoria A: comando di natanti e imbarcazioni da diporto
. entro le 12 miglia dalla costa
. senza alcun limite dalla costa
2- Categoria B: comando di nave da diporto
3- Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
. entro le 12 miglia dalla costa
. senza alcun limite dalla costa
Guida senza patente nautica
Le patenti nautiche di categoria A e C abilitano al comando di unità da diporto con propulsione a vela e a motore; su istanza del candidato possono essere limitate al comando di unità con propulsione solo a motore.
E’ importante, dunque, ricordare quali sono le più importanti sanzioni che possono essere inflitte dalla Guardia Costiera e che un diportista puo’ agevolmente evitare di sostenere, a patto di essere perfettamente in regola quando si appresta ad andar per mare.
Coloro che si mettono alla guida senza patente nautica dovranno pagare una sanzione che andrà da un minimo di € 2.066 ad un massimo di € 8.263.
Il patentino è obbligatorio quando si naviga a più di sei miglia dalla costa. Se a bordo non c’ è nessuno con la patente, l’ imbarcazione potrà essere costretta all’ ormeggio forzato per 30 giorni.
Quand’è obbligatoria la patente nautica?
Per il comando di unità da diporto di lunghezza pari o superiore a 24 metri (navi da diporto)
Per il comando di unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri (natanti e imbarcazioni da diporto), qualora si navighi:
oltre le 6 miglia dalla costa, su moto d’acqua, su unità da diporto con installato a bordo un motore di cilindrata superiore a 750 cm3 se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cm3 se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cm3 se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cm3 se a ciclo diesel, su unità da diporto con installato a bordo un motore di potenza superiore a 30 kw (40,8 CV), indipendentemente dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione per la condotta di unità adibite alla pratica dello sci nautico.