Multa per guida senza patente, dimenticata a casa
L’articolo 116 del Codice della Strada, al comma 15, per la multa per guida senza patente recita: Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica.
Le sanzioni verso le quali si incorre in caso di multa per guida senza patente sono le seguenti.
Se ci si mette alla guida senza avere la patente si applica la multa (c.d. ammenda) da € 2.257 ad € 9.032. La stessa multa si applica anche a quei soggetti la cui patente sia stata revocata o non rinnovata.
Multa per guida senza patente
Il commettere la stessa violazione per due volte entro un biennio fa scattare anche la pena dell’arresto fino ad un anno, oltre a quella del fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Si applica poi la multa da € 389 ad € 1.559 per il soggetto che, avendo la disponibilità di un mezzo, lo affida o lo lascia guidare a chi sia sprovvisto di patente, ovvero a chi non abbia la particolare abilitazione (ove prescritta dalla legge).
Nel caso in cui la patente sia stata dimenticata a casa, il conducente ha l’obbligo di presentarla entro 24 ore: questo peraltro non esonera dal pagamento della multa ma è solo un obbligo di natura civica. Se entro questo lasso di tempo egli non presenta il documento viene applicata la sanzione amministrativa prevista per la mancata esibizione dei documenti che va da euro 357,43 a euro 1.432,99.
Il codice stradale, soprattutto in questo caso, non ammette tolleranza ed è per questo motivo che anche coloro che decidono di impugnare un ricorso si troveranno dinnanzi a svariate difficoltà. Nel caso di sospensione o revoca della patente si può provare a presentare ricorso contro questa prima sanzione.
Per evitare di guidare senza l’autorizzazione l’art. 42 della legge 120/2010 ha introdotto la possibilità di richiedere un permesso temporaneo valido per alcune fasce orarie in caso di comprovate esigenze lavorative o per il trasporto indispensabile di disabili (e comunque non più di tre ore al giorno complessive).
Ci sono però diversi limiti alla concessione del ricorso: è escluso in caso di incidenti conseguenti all’infrazione, va richiesto entro e non oltre 15 giorni ed è riconoscibile una sola volta .